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27 Agosto 2008:
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Statuto

 

Titolo I - Natura e finalità

Art. 1 - § 1. L’ente ecclesiastico “Istituto Superiore di Scienze Religiose 
‘S. Francesco ‘della Diocesi di Mantova”  (= ISSRM) è un istituto accademico, collegato con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (= FTIS), eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica con decreto n. 1356/91 del 21 settembre 2007.
§ 2. Nell’ordinamento canonico, l’ISSRM è persona giuridica pubblica ai sensi del can. 116 § 2 del CIC .
§ 3. L’ISSRM ha sede in Mantova,Via Cairoli,  n.20.

Art. 2 - § 1. Fine dell’ISSRM è la promozione degli studi nel campo della teologia e delle scienze religiose per: la formazione di laici e di consacrati in vista dello svolgimento di compiti di evangelizzazione e catechesi; la preparazione dei candidati ad alcuni ministeri e servizi ecclesiali; la preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado; l’aggiornamento teologico e culturale di laici, consacrati e sacerdoti; la cura dei rapporti con le istituzioni culturali affini, sia ecclesiastiche che civili.
§ 2. L’ISSRM persegue le proprie finalità anzitutto: istituendo corsi accademici; promovendo iniziative di studio e ricerca; curando pubblicazioni nei campi di propria competenza.

Art. 3 - La responsabilità dell’andamento e della promozione dell’ISSRM spetta:
a) al Vescovo di Mantova, in qualità di Moderatore, per quanto riguarda, in particolare: la salvaguardia e la promozione della fede cattolica; la ricerca e la qualificazione del corpo docente; il sostegno economico dell’Istituto;
b) alla Conferenza Episcopale Italiana, d’intesa e in stretta collaborazione con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, per quanto concerne la verifica e la supervisione circa la realizzazione delle finalità pastorali dell’ISSRM;
c) alla FTIS in quanto garante, presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica, del livello accademico-scientifico dell’ISSRM e della idoneità del medesimo al perseguimento delle finalità stabilite dallo statuto.

 

Titolo II – Autorità accademiche

Art. 4 -  L’ISSRM è governato da autorità comuni con la FTIS, cui è collegato, e da autorità proprie. Autorità comuni sono: il Gran Cancelliere; il Preside della Facoltà Teologica; il Consiglio di Facoltà. Autorità proprie sono: il Moderatore; il Direttore dell’Istituto; il Vice Direttore dell’Istituto; il Segretario dell’Istituto; il Consiglio d’Istituto; il Consiglio per gli Affari Economici; il Collegio plenario dei docenti.

Art. 5 - Gran Cancelliere, in base all’art. 4 dello statuto della FTIS, è il Vescovo della sede centrale della Facoltà Teologica. A lui spetta, per ciò che concerne l’ISSRM:

a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
b) richiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, tramite la Conferenza Episcopale Italiana, l’erezione dell’Istituto, presentandone, per l’approvazione, lo statuto e il regolamento;
c) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa le questioni più importanti e inviare alla medesima, ogni tre anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’Istituto.

Art. 6 - Al Preside della FTIS, le cui funzioni sono precisate nell’art. 8 dello statuto della FTIS, spetta, per ciò che concerne la vita dell’ISSRM:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per questioni riguardanti l’ISSRM;
b) regolare, congiuntamente al Direttore dell’Istituto, le questioni comuni;
c) presiedere, personalmente o tramite un suo delegato, le sessioni per gli esami di grado;
d) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSRM;
e) presentare ogni tre anni al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita e l’attività dell’ISSRM, preparata dal Direttore dell’Istituto, perché sia approvata e inoltrata al Gran Cancelliere, il quale la trasmetterà alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 7 - Al Consiglio di Facoltà, la cui composizione e funzione sono precisate all’art. 11 dello statuto della FTIS, spetta, per quanto riguarda l’ISSRM:
a) esaminare lo statuto e approvare il piano degli studi dell’ISSRM;
b) dare il benestare al Moderatore per la nomina del Direttore dell’Istituto;
c) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti dell’ISSRM in occasione della loro promozione a docenti stabili;
d) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSRM, in particolare della biblioteca;
e) approvare la relazione triennale sulla vita e l’attività dell’ISSRM preparata dal Direttore dell’Istituto e sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto;
f) proporre alla Congregazione per l’Educazione Cattolica la sospensione dell’ISSRM qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 8 - Moderatore dell’ISSRM è il Vescovo di Mantova, nella cui diocesi l’Istituto ha sede. Al Moderatore spetta:
a) nominare, sentito il Consiglio di Facoltà, il Direttore dell’Istituto, scelto tra una terna di docenti stabili dell’ISSRM designati dal Consiglio d’Istituto;
b) nominare i docenti stabili dell’ISSRM, sentito il Consiglio di Facoltà, concedendo la missio canonica ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo che hanno emesso la professione di fede (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1; CIC, can. 812), nonché la venia docendi ai docenti che insegnano altre discipline (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1);
c) revocare la missio canonica e la venia docendi ai docenti che abbiano insegnato contro la dottrina cattolica o si siano mostrati non più idonei all’insegnamento;
d) approvare la nomina del Vice Direttore dell’ISSRM e del Segretario;
e) nominare il proprio delegato nel Consiglio d’Istituto;
f) approvare la nomina dell’Economo dell’ISSRM;
g) nominare i due esperti nel Consiglio per gli Affari Economici;
h) approvare gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSRM;
i) controfirmare i gradi accademici dell’ISSRM, firmati dal Direttore dell’Istituto e dal Preside della FTIS;
l) vigilare sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSRM;
m) significare alla FTIS le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure.

Art. 9 - Il Direttore dell’ISSRM è nominato dal Moderatore, secondo le modalità stabilite all’art. 8a. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Al Direttore dell’ISSRM compete:
a) rappresentare l’ISSRM davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della FTIS e alle autorità civili;
b) dirigere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
c) d’intesa con il Moderatore nominare il Vice Direttore;
d) presiedere le varie sessioni del Consiglio d’Istituto e il Collegio plenario dei docenti dell’ISSRM;
e) nominare i docenti non stabili, con il consenso del Consiglio d’Istituto;
f) nominare il Segretario dell’ISSRM, con il consenso del Moderatore;
g) nominare il Bibliotecario, sentito il parere del Consiglio d’Istituto;
h) svolgere gli atti di ordinaria amministrazione dell’ISSRM;
i) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio degli Affari Economici;
l) dirigere personalmente, o tramite un suo delegato, l’attività degli Officiali e del personale ausiliario dell’ISSRM;
m) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
n) controfirmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSRM, firmati dal Preside della FTIS;
o) redigere le informazioni sull’andamento dell’ISSRM da inviare annualmente al Preside della FTIS;
p) redigere la relazione triennale sulla vita e l’attività dell’ISSRM e, dopo averla sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Preside della FTIS;
q) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio dell’ISSRM, la soluzione al Consiglio di Facoltà.

Art. 10 - § 1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore dell’ISSRM è assistito dal Vice Direttore. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore quando è impossibilitato a svolgere i propri compiti; esercita le funzioni previste dal presente statuto o a lui esplicitamente delegate; riferisce al Direttore sulle attività svolte.

§ 2. In accordo con il Moderatore, il Direttore dell’ISSRM nomina il Vice Direttore che dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente.

Art. 11 - § 1. Il Consiglio d’Istituto è composto dal Direttore dell’ISSRM, dal Vice Direttore, da un delegato del Moderatore, dal Preside della Facoltà Teologica o da un suo delegato, da tutti i docenti stabili, da due rappresentanti dei non stabili eletti dai loro colleghi, da due studenti ordinari, eletti all’inizio di ogni anno accademico dall’assemblea degli studenti, dal Segretario con compiti di attuario.
§ 2. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Direttore dell’ISSRM almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.
§ 3. Al Consiglio d’Istituto spetta:
a) stabilire il piano degli studi e il testo dello statuto dell’ISSRM, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) designare la terna di docenti stabili dell’ISSRM  da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore dell’ISSRM;
c) proporre al Moderatore le nomine dei docenti stabili;
d) esprimere il proprio consenso per la nomina dei docenti non stabili;
e) esprimere un parere sulla nomina del Bibliotecario;
f) approvare la relazione triennale sulla vita e sull’attività dell’ISSRM preparata dal Direttore.

Art. 12 - Tutti i Consigli possono deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti; è richiesto lo scrutinio segreto per deliberazioni concernenti questioni relative alle persone; in caso di elezioni si procede a norma del can. 119,1° del CIC, sempre a scrutinio segreto.

Titolo III - Docenti

Art. 13 - I docenti dell’ISSRM devono soddisfare le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana (cf. artt. 22-30) e dalle annesse Ordinationes (cf. artt. 16-23), soprattutto per quanto concerne la loro cooptazione e promozione.
Art. 14 - § 1. I docenti dell’ISSRM si distinguono in docenti stabili, che possono essere ordinari e straordinari, e non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati.
§ 2. Il Consiglio d’Istituto stabilisce un numero fisso di posti di docenti stabili in rapporto alle esigenze dell’attività scientifica e didattica dell’ISSRM e lo rivede ogni cinque anni. Tale numero non sarà comunque inferiore a cinque.
Art. 15 - § 1. Per la cooptazione e la promozione dei docenti dell’ISSRM si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana e dalle annesse Ordinationes. I docenti stabili devono essere in possesso del congruo Dottorato. Gli altri docenti dovranno avere almeno la Licenza in una disciplina ecclesiastica o una Laurea specialistica (o equivalente).
§ 2. I docenti stabili, al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano dall’ufficio.
§ 3. Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un altro ufficio o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti; gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.
§ 4. I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni.

Art. 16 - §1. Tutti i docenti devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, impegno alla collaborazione, così da poter efficacemente contribuire al perseguimento delle finalità dell’ISSRM. L’insegnamento dovrà essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
§ 2. I docenti di discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missio canonica dal Moderatore (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1; CIC, can. 812).
§ 3. I docenti che insegnano altre discipline devono ricevere la venia docendi dal Moderatore (cf. Cost. Apost. Sapientia christiana, art. 27 § 1).
§ 4. Il Moderatore può privare della missio canonica o della venia docendi il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 delle Ordinationes della Costituzione Apostolica Sapientia christiana.

Art. 17 - § 1. I docenti ordinari sono professori destinati a titolo definitivo e a tempo pieno all’ISSRM. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli organismi collegiali.
§ 2. I docenti ordinari sono nominati dal Moderatore, sentito il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio d’Istituto e dopo la designazione da parte di una “Commissione di qualificazione”, presieduta dal Direttore dell’ISSRM e composta dal Preside della FTIS o da suo delegato, da un docente designato dal Moderatore e dai docenti ordinari dell’ISSRM.
§ 3. I requisiti per essere promosso a docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere docente straordinario, sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato; avere pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del proprio Ordinario o del proprio Superiore.
§ 4. L’incarico di docente stabile è incompatibile con altri incarichi pastorali e istituzionali accademici ecclesiastici e civili che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento.

Art. 18 - § 1. I docenti straordinari sono professori destinati a tempo pieno all’ISSRM.
§ 2. I docenti straordinari sono nominati dal Moderatore, sentito il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio d’Istituto e dopo la designazione da parte di una “Commissione di qualificazione”, presieduta dal Direttore dell’ISSRM e composta dal Preside della FTIS o da suo delegato, da un docente designato dal Moderatore e dai docenti stabili dell’ISSRM.
§ 3. I requisiti per essere nominato docente straordinario sono: distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente; avere dimostrato attitudine all’insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno tre anni); avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario o del proprio Superiore.

Art. 19 - § 1. I docenti non stabili – incaricati, assistenti o invitati – sono docenti ai quali è affidato un incarico annuale di insegnamento, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell’ISSRM. Devono essere in possesso della Licenza in una disciplina ecclesiastica o di una Laurea specialistica (o equivalente) e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.
§ 2. La nomina dei docenti non stabili è fatta dal Direttore, con il consenso del Consiglio d’Istituto.

Art. 20 - § 1. Il Collegio plenario dei docenti dell’ISSRM è composto da tutti i docenti stabili e non stabili. È convocato, almeno una volta all’anno, dal Direttore dell’ISSRM che lo presiede. Vi partecipa anche il Preside della FTIS, di persona o tramite un suo delegato, con diritto di voto. Vi partecipano, senza diritto di voto, gli Officiali e due studenti ordinari, eletti all’inizio di ogni anno accademico dall’assemblea degli studenti. Il Collegio può essere convocato straordinariamente su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri effettivi.
§ 2. Al Collegio plenario dei docenti spetta:
a) formulare proposte circa i programmi, gli orari delle lezioni, la biblioteca e in genere tutto ciò che attiene al proficuo sviluppo dell’attività accademica dell’ISSRM;
b) eleggere nella sua componente dei docenti non stabili i due loro rappresentanti  membri del Consiglio d’Istituto;
c) eleggere tra i docenti un rappresentante nel Consiglio per gli Affari Economici.

Titolo IV - Officiali

Art. 21 - § 1. Il Segretario è nominato dal Direttore dell’ISSRM, con il beneplacito del Moderatore.
§ 2. Il Segretario, nella sua qualità di responsabile della segreteria, svolge le seguenti funzioni:
a) assolve le mansioni burocratiche dell’ISSRM, secondo le indicazioni del Direttore;
b) cura il protocollo e l’archivio;
c) prepara e attesta i documenti da sottoporre alla firma delle autorità competenti;
d) cura la preparazione e la stampa del calendario e dell’annuario accademico;
e) presenzia alle riunioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio plenario dei docenti, dei quali redige e conserva i verbali.

Art. 22 - § 1. Il Bibliotecario è nominato dal Direttore, sentito il Consiglio d’Istituto.
§ 2. Sono compiti del Bibliotecario:
a) curare la buona tenuta dei libri, delle riviste e degli schedari;
b) tenere aggiornato il libro dei nuovi accessi e dei prestiti;
c) suggerire al Direttore dell’ISSRM gli opportuni acquisti.

Titolo V - Studenti

Art. 23 - § 1. In conformità alle norme stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana (cf. artt. 31-35) e dalle annesse Ordinationes (cf. artt. 24-27), possono frequentare i corsi dell’ISSRM tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle discipline teologiche e nelle scienze religiose.
§ 2. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari e uditori. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’ISSRM circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’Istituto. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dal presente statuto e dal regolamento.
§ 3. Vengono considerati fuori corso gli studenti ordinari e straordinari che hanno concluso la frequenza ai corsi, ma devono completare le prove d’esame previste dal piano di studi, oppure devono motivatamente sospendere la frequenza per non più di due anni consecutivi. Gli studenti possono restare nell’Istituto come fuori corso per un massimo di sette anni dopo la conclusione della frequenza.
Eventuali deroghe saranno concesse da una apposita commissione.

Art. 24 - § 1. Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’ISSRM, con il regolare superamento di tutti gli esami.
§ 2. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea in Scienze Religiose, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. A discrezione del Direzione, potrà essere richiesta allo studente la frequenza di alcuni corsi integrativi, con il regolare superamento dei rispettivi esami.
§ 3. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze Religiose.

Art. 25 - § 1. Sono studenti straordinari coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all’Università di Stato o perché non aspiranti al grado accademico, frequentano gli insegnamenti predisposti dall’ISSRM o buona parte di essi, con relativo esame, ma senza conseguire i gradi accademici.
§ 2. Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi per i quali chiede l’iscrizione.
§ 3. Il curriculum degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entri in possesso delle condizioni previste dall’articolo precedente.

Art. 26 - Sono studenti uditori coloro che, avendone la necessaria preparazione e con il consenso della Direzione, sono ammessi a frequentare alcuni corsi offerti dall’ISSRM, con possibilità di sostenere i relativi esami.

Art. 27 - Per essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 28 - Gli studenti durante la loro permanenza in Istituto possono riunirsi in assemblea, in sedi e orari concordati con la Direzione, comunque fuori dai tempi di lezione. Eleggono i loro delegati, secondo le modalità definite nell’apposito regolamento.

Art. 29 - § 1. Gli studenti provenienti da istituzioni accademiche, come Università, Facoltà Teologiche, Seminari teologici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, possono chiedere il riconoscimento dei corsi svolti e degli anni di studio ivi regolarmente compiuti. Possono essere riconosciuti anni di frequenza, corsi ed esami che, per piano generale, ore complessive di lezione, programmi analitici e testi adottati, corrispondano ai corsi del piano di studi dell’ISSRM. La regolarità della frequenza, le caratteristiche del corso e la votazione conseguita, devono risultare da un’apposita dichiarazione della segreteria dell’Istituto di provenienza.
§ 2. La valutazione degli studi svolti in altri Istituti, il riconoscimento degli anni e dei singoli corsi frequentati, l’elaborazione del piano di studio particolare spetta alla Direzione  dell’Istituto.
§ 3. L’accertamento della preparazione degli studenti privi di titolo di studio è fatta in base alla documentazione scolastica esibita e al colloquio con il Direttore o un suo incaricato.

Art. 30 - § 1. Per gravi infrazioni alla disciplina gli studenti sono passibili delle sanzioni e delle procedure previste all’art. 29 dello statuto della FTIS.
§ 2. Nei casi più gravi e urgenti il Direttore dell’Istituto può sospendere ad tempus lo studente, finché non sia concluso il procedimento previsto.

Titolo VI - Ordinamento degli studi

Art. 31 - § 1. L’ISSRM prevede un curriculum  di studi della durata di cinque anni, strutturato in due cicli: il primo ciclo, della durata di tre anni, al termine del quale si consegue il Laurea  in Scienze Religiose e il secondo ciclo, della durata di due anni, al termine del quale si consegue il Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
§ 2. Il numero complessivo delle ore di insegnamento non sarà inferiore a 1260 nel primo ciclo (pari a 105 crediti ecclesiastici e a 180 european credits transfer system) e a 840 nel secondo ciclo (pari a 70 crediti ecclesiastici e a 120 european credits transfer system).
§ 3. Il secondo ciclo prevede due indirizzi di specializzazione, uno pedagogico-didattico e uno pastorale-ministeriale. I corsi, i seminari, i laboratori e i tirocini dei due indirizzi sono specificati nel piano di studi.
§ 4. I corsi possono essere attivati solo se vi sono iscritti almeno dodici studenti ordinari o straordinari.

Art. 32 - § 1. Nel primo ciclo vengono trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale che al titolo conclusivo della Laurea  in Scienze Religiose corrisponda la completezza del percorso. Il programma degli studi del primo ciclo prevede le seguenti discipline:
a) Storia della filosofia;
b) Filosofia sistematica;
c) Sacra Scrittura;
d) Introduzione alla Teologia e Teologia fondamentale;
e) Teologia dogmatica;
f) Teologia morale;
g) Liturgia;
h) Patrologia e Storia della Chiesa;
i) Diritto Canonico;
§ 2. Nel secondo ciclo, oltre ai corsi riferiti ad alcune delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle esercitazioni, ai corsi opzionali e ai seminari, devono essere proposti i corsi delle discipline caratterizzanti l’indirizzo specialistico, come per esempio:
a) Teologia pastorale e Catechetica;
b) Teologia spirituale;
c) Teologia delle Religioni e Storia delle Religioni;
d) Scienze della Religione;
e) Scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia).
f) Didattica generale e didattica dell’Insegnamento della Religione Cattolica;
g) Teoria della scuola e legislazione scolastica.
§ 3. Possono essere previste anche discipline complementari e opzionali.

Art. 33 - Il profitto degli studenti è verificato attraverso esami relativi alle singole discipline. Nell’anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami, che possono avere più appelli. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Per essere ammesso all’esame lo studente deve essere in regola con la frequenza e con gli obblighi amministrativi. La domanda di ammissione ai singoli esami deve essere fatta nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Titolo VII - Gradi accademici

Art. 34 - I gradi accademici, conferiti dalla FTIS, sono la Laurea in Scienze Religiose, al termine del primo ciclo, e la Laurea Magistrale in Scienze Religiose, con i due diversi indirizzi pedagogico-didattico e pastorale-ministeriale, al termine del secondo ciclo.

Art. 35 - I requisiti per conseguire della Laurea in scienze Religiose sono:

a) avere frequentato il primo ciclo triennale di studi e avere superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
c) avere composto un elaborato scritto e sottometterlo a pubblica discussione, secondo le norme previste nel regolamento, che mostri la capacità di impostare e svolgere l’argomento scelto  e di condurre una ricerca scientifica.
d) sostenere un esame comprensivo orale su un temario riassuntivo del curriculum triennale.

Art. 36 - I requisiti per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Religiose  sono:

a) avere frequentato il primo e il secondo ciclo di studi, della durata complessiva di cinque anni, e avere superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) avere composto un elaborato scritto, secondo le norme previste nel regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e sottometterlo a pubblica discussione, nella sessione prevista.

Art. 37 - Il Preside della FTIS, dopo attenta valutazione del curriculum di studi e dopo aver stabilito un apposito programma integrativo, può ammettere uno studente in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Religiose , che ne faccia richiesta, all’esame di Baccalaureato in Teologia.

Titolo VIII - Sussidi didattici

Art. 38 - La sede dell’ISSRM deve essere fornita di adeguate strutture logistiche, didattiche e informatiche per assolvere alle necessità legate all’insegnamento, ai lavori seminariali, alle esercitazioni, ai laboratori, ai tirocini e alle funzioni di segreteria e di archiviazione.

Art. 39 - § 1. L’ISSRM possiede una Biblioteca fornita e aggiornata di libri, pubblicazioni periodiche, supporti multimediali e di un collegamento con la Biblioteca della FTIS, secondo le necessità specifiche dell’Istituto.
§ 2. Sono previsti accordi con le più vicine e importanti Biblioteche ecclesiastiche, per consentire ai docenti e agli studenti dell’ISSRM un facile accesso ai servizi da esse offerti.

Titolo IX - Amministrazione e Patrimonio

Art. 40 – La conduzione  economica e amministrativa dell’ISSRM è autonoma rispetto a quella della FTIS.

Art. 41 - § 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto: dal Direttore dell’ISSRM, in qualità di Presidente; dal Vice Direttore; da un docente designato dai docenti dell’Istituto; e da due esperti, nominati dal Moderatore.

§ 2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati più volte.
§ 3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno, e ogni volta che egli lo ritiene opportuno o lo richiedono per iscritto almeno due membri. La convocazione avviene tramite avviso scritto da far pervenire almeno quindici giorni prima della seduta.
§ 4. Il Consiglio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 42 - Al Consiglio per gli Affari Economici compete:

a) deliberare gli atti di amministrazione straordinaria su proposta del Presidente;
b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
c) promuovere iniziative per il reperimento di fondi.

Art. 43 - § 1. Qualora le circostanze lo suggeriscano, il Direttore dell’ISSRM, con il consenso del Moderatore, può nominare l’Economo.
§ 2. Compiti specifici dell’Economo, secondo le indicazioni del Direttore e del consiglio per gli Affari Economici, sono:
a) collaborare nella gestione economica dell’ISSRM nell’ambito del bilancio;
b) provvedere a tutti gli adempimenti di natura economica e fiscale;
c) curare la redazione dei registri contabili;
d) compilare i bilanci preventivo e consuntivo;
e) presenziare alle sedute del Consiglio per gli Affari Economici in qualità di segretario e redigere il verbale.

Art. 44 - Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria:
a) la licenza dell’Ordinario di Mantova, ai sensi del can. 1281 del Codice di Diritto Canonico;
b) la licenza dell’Ordinario di Mantova per gli atti di alienazione di valore compreso tra la somma minima e quella massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dei cann. 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico;
c) la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione superiori alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 45 - L’esercizio finanziario  ha inizio il primo settembre e termina al trentuno agosto di ogni anno.
Art. 46 - I mezzi finanziari occorrenti per la gestione sono costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività istituzionali, da oblazioni di persone fisiche o di enti pubblici e privati.
Art. 47 - In caso di estinzione il patrimonio dell’ISSRM sarà devoluto ad enti similari a giudizio del Vescovo di Mantova.
Art. 48 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti.

Art. 49 - Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere proposte dal Consiglio d’Istituto all’esame del Consiglio di Facoltà, per essere poi inviate alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per la definitiva approvazione.

Titolo X - Norme transitorie

Art. 50 - Il passaggio degli studenti dal vecchio al nuovo ordinamento dell’ISSRM sarà stabilito – dopo attenta valutazione del curriculum svolto, degli esami superati e degli eventuali titoli conseguiti – dal Direttore o dal Vice Direttore, in base a criteri che saranno concordati con il Preside della FTIS.